Art. 91 — Trattamento economico durante le assenze per inabilità derivante da infortunio sul lavoro, da malattia professionale o da malattia contratta per causa unica e diretta di servizio
Articolo abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Confronto con la versione in vigore dal 13 aprile 1963 al 16 dicembre 2010. 412 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: L'azienda, nella veste di istituto assicuratore contro gli infortuni sul lavoro, corrisponde al personale, durante le assenze per inabilita' derivante da infortunio sul lavoro o da malattia professionale, o da malattia contratta per causa unica e diretta di servizio, l'intera retribuzione spettante in servizio, sino alla riammissione in impiego o fino alla dispensa dal servizio, calcolata, per quanto concerne le competenze accessorie, sulla media giornaliera di quelle percepite negli ultimi trenta giorni di attivita' precedenti l'infortunio o l'inizio della malattia. Dalle competenze medesime sono, pero', escluse quelle di cui ai capi I, II e XI, tranne quella di cui all'art. 73, della legge 31 luglio 1957, n. 685. Quando l'assenza, dovuta ad un infortunio sul lavoro o a, malattia professionale o a malattia contratta per causa unica e diretta di servizio, supera i limiti previsti dalle vigenti norme infortunistiche, viene corrisposto il trattamento previsto dall'articolo 90. Nei casi di cessazioni dal servizio avvenute per morte ovvero per inabilita' permanente, entrambe dovute ad infortunio sul lavoro o a malattia professionale o contratta per causa unica e (diretta di servizio, in sostituzione del trattamento previsto dalle norme sugli infortuni sul lavoro e sospensioni, e' attribuita, se piu' favorevole, la sola pensione liquidata in base agli anni ed allo stipendio e che il dipendente avrebbe raggiunto Se, fosse rimasto in servizio con la stessa qualifica fino al limite di eta' e di servizio stabilito dall'annessa tabella (allegato n. 15.). Il trattamento piu' favorevole risultante dall'applicazione del precedente comma e' definitivo. Agli effetti della determinazione del trattamento piu' favorevole, non si deve tener conto degli speciali assegni previsti per i grandi invalidi del lavoro e per i titolari di pensioni privilegiate ordinarie, che, se spettanti sono corrisposti in aggiunta al trattamento assegnato. Chiunque ritenga di aver diritto di pensione eccezionale deve presentare domanda, a pena di decadenza, entro cinque anni dalla data della risoluzione del rapporto di impiego o della morte del dipendente, per gli aventi causa. Gli aventi causa di ex dipendenti morti quiescenza, qualora il pensionato non sia incorso nella decadenza di cui al precedente comma, debbono presentare domanda di pensione eccezionale, a pena di decadenza, entro due anni dalla data di morte del dante causa. Nulla e' innovato alle disposizioni in vigore, che prevedono termini e procedure ai fini del riconoscimento di inabilita', dovuta ad infortunio sul lavoro o a malattia professionale o a malattia, contratta, per causa unica e diretta, di servizio ed ai fini della determinazione del trattamento di pensione eccezionale.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.