Art. 52 — Cumulo di impieghi
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Gli impieghi pubblici non sono cumulabili, salvo le eccezioni stabilite da leggi speciali. I capi di uffici ed impianti sono tenuti, sotto la loro personale responsabilita', a segnalare, per tramite gerarchico al capo del rispettivo servizio o compartimento, i casi di cumulo di impieghi riguardanti il personale dipendente. L'assunzione di altro impiego, nei casi in cui la legge non consente il cumulo, importa di diritto la cessazione dall'impiego precedente, salva l'applicazione delle norme relative al trattamento di quiescenza.
Testo in vigore dal 29 aprile 1958 al 16 dicembre 2010
