Stato giuridico del personale delle Ferrovie dello Stato

Art. 56 — Trattamento per infortunio sul lavoro, per malattia professionale o per malattia contratta per causa unica e diretta di servizio

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E' obbligatoriamente assicurato contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, agli effetti dell'art. 1 del regio decreto 10 marzo 1933, n. 1054, e successive modificazioni, il personale dell'esercizio di qualsiasi qualifica ed il personale ausiliario degli uffici. A detto personale, nei casi di assenza dal servizio per infortunio sul lavoro, per malattia professionale o per malattia contratta per causa unica e diretta di servizio compete, per i giorni di assenza, il trattamento previsto dall'art. 91. Al personale direttivo ed al rimanente personale degli uffici compete il trattamento indicato nel precedente comma quando eserciti eccezionalmente attribuzioni devolute al personale dell'esercizio o quando, nell'adempimento del proprio servizio, sia stato esposto agli stessi rischi cui normalmente sono soggetti il personale dell'esercizio e quello ausiliario degli uffici.

Testo in vigore dal 29 aprile 1958 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1958-03-26;425~art56 · fonte del testo