Art. 6 — Modalità dell'assunzione
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Le assunzioni di personale sono disposte per pubblico concorso nelle qualifiche iniziali indicate nella annessa tabella (allegato n. 4), salve le eccezioni previste da leggi speciali, dai comma seguenti e dal successivo art. 7. In forza di convenzioni stipulate tra il Ministero dei trasporti e quello della difesa, possono avvenire assunzioni di ex militari tecnici specializzati, arruolati dall'autorita' militare a seguito di pubblici concorsi effettuati in base a leggi e a regolamenti vigenti. Possono, altresi', essere assunti ex allievi di scuole professionali ferroviarie organizzate dal Ministero dei trasporti o di scuole professionali organizzate da altra Amministrazione statale, che abbiano superato i corsi in essi previsti, purche' vi siano stati ammessi previo esame di concorso. Le assunzioni di cui al secondo e terzo comma non possono, comunque, superare il 50 per cento dei posti annualmente disponibili nelle varie qualifiche di assunzione.
Testo in vigore dal 29 aprile 1958 al 26 agosto 1967
