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Le assunzioni di personale sono disposte per pubblico concorso nelle qualifiche iniziali indicate nella annessa tabella (allegato n. 4), salve le eccezioni previste da leggi speciali, dai comma seguenti e dal successivo art. 7. In forza di convenzioni stipulate tra il Ministero dei trasporti e quello della difesa, possono avvenire assunzioni di ex militari tecnici specializzati, arruolati dall'autorita' militare a seguito di pubblici concorsi effettuati in base a leggi e a regolamenti vigenti. Possono, altresi', essere assunti ex allievi di scuole professionali ferroviarie organizzate dal Ministero dei trasporti o di scuole professionali organizzate da altra Amministrazione statale, che abbiano superato i corsi in essi previsti, purche' vi siano stati ammessi previo esame di concorso. Le assunzioni di cui al secondo e terzo comma non possono, comunque, superare il 50 per cento dei posti annualmente disponibili nelle varie qualifiche di assunzione.

Testo in vigore dal 29 aprile 1958 al 26 agosto 1967

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1958-03-26;425~art6 · fonte del testo