Art. 77 — Procedimento per le promozioni
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Le promozioni a scelta sono conferite su proposta del direttore generale, sentito il Consiglio di amministrazione. Le altre promozioni, di competenza del Ministro, sono conferite su proposta delle commissioni centrali di avanzamento, previa designazione delle commissioni locali di avanzamento e sentito il Consiglio di amministrazione. Le promozioni di competenza del direttore generale sono conferite su proposta delle commissioni centrali di avanzamento, previa designazione delle commissioni locali di avanzamento. Le promozioni di competenza dei direttori centrali e dei direttori compartimentali sono conferite su proposta delle commissioni locali di avanzamento. Le promozioni conferite con decorrenza diversa da quella del 1 gennaio di ciascun anno si intendono riportate, agli effetti dell'anzianita' per la successiva, al 1 gennaio precedente o seguente la decorrenza suddetta, a seconda che essa cada nel primo o nel secondo semestre dell'anno.
Testo in vigore dal 29 aprile 1958 al 26 agosto 1967
