Stato giuridico del personale delle Ferrovie dello Stato
Art. 78 — Commissioni di avanzamento e formazione delle graduatorie
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Sono istituite:
- a)presso la direzione generale, una commissione centrale di avanzamento per ogni servizio;
- b)presso ogni servizio ed ogni direzione compartimentale, commissioni locali di avanzamento. Le norme circa la costituzione, i compiti ed il funzionamento delle commissioni centrali e delle commissioni locali di avanzamento, che debbono prevedere la rappresentanza del personale, saranno stabilite dal Ministro, sentito il Consiglio di amministrazione. Le graduatorie di merito stabilite dalle commissioni di avanzamento esplicano la loro efficacia di proposta per le promozioni da conferire al fine di coprire i posti che risultano disponibili dal 1 gennaio al 30 giugno di ciascun anno.
Testo in vigore dal 29 aprile 1958 al 26 agosto 1967
