Art. 78 — Commissioni di avanzamento e formazione delle graduatorie
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Sono istituite:
- a)presso la direzione generale, una commissione centrale di avanzamento per ogni servizio;
- b)presso ogni servizio ed ogni direzione compartimentale, commissioni locali di avanzamento. Le norme circa la costituzione, i compiti ed il funzionamento delle Commissioni centrali e delle Commissioni locali di avanzamento sono stabilite dal Ministro, sentito il Consiglio di amministrazione. Di ogni Commissione di avanzamento fanno parte tre rappresentanti del personale. Essi sono nominati dal Ministro, su designazione delle organizzazioni sindacali a carattere nazionale e unitario maggiormente rappresentative. Per ogni Commissione le organizzazioni sindacali designano un rappresentante per ciascuna delle categorie del personale di cui all'articolo 1 della presente legge in relazione alla competenza di scrutinio delle singole Commissioni. La rappresentativita' delle organizzazioni e' desunta dai risultati delle ultime elezioni per la nomina dei rappresentanti del personale nel Consiglio di amministrazione. Alle sedute delle Commissioni partecipano soltanto i rappresentanti appartenenti alla categoria dei dipendenti sottoposti a scrutinio. I membri rappresentanti del personale devono rivestire:
- a)per il personale direttivo, una qualifica non inferiore a quella di ispettore capo; ((b) per il personale degli uffici, una qualifica non inferiore a quella di segretario o equiparata;
- c)per il personale dell'esercizio una qualifica non inferiore a quella di capo stazione o equiparata)).9 Nel caso in cui uno o piu' rappresentanti del personale siano dipendenti dello scrutinando tali rappresentanti sono sostituiti dal rappresentante designato dalla rispettiva organizzazione per la categoria del personale direttivo. Nel caso in cui la sostituzione non sia possibile, i rappresentanti del personale che siano dipendenti dello scrutinando devono temporaneamente allontanarsi dalla adunanza. Le graduatorie di merito stabilite dalle commissioni di avanzamento esplicano la loro efficacia di proposta per le promozioni da conferire al fine di coprire i posti che risultano disponibili dal 1 gennaio al 30 giugno di ciascun anno.
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.P.R. 28 dicembre 1970, n. 1077
9Il D.P.R. 28 dicembre 1970, n. 1077 ha disposto (con l'art. 153, comma 2) che " l presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ed ha effetto dal 1 luglio 1970".
Testo in vigore dal 8 gennaio 1971 al 16 dicembre 2010
