Art. 83 — Sospensione del giudizio di avanzamento conseguente a concorso) I dipendenti sottoposti a procedimento disciplinare per mancanza che comporti l'irrogazione di una sanzione che determini l'attribuzione di una qualificazione inferiore a quella di normale non possono partecipare ai concorsi. La non ammissione ai concorsi ha luogo anche a seguito di sottoposizione a procedimento penale, salvo che il direttore generale disponga diversamente. I dipendenti medesimi non sono esclusi dai concorsi se, al momento in cui incorrono nei procedimenti, suddetti, abbiano già iniziato le prove di esame, ma la deliberazione della promozione rimane sospesa se gli stessi sono sottoposti a procedimento disciplinare o penale, salvo, in questo ultimo caso, che il direttore generale disponga diversamente. Nel caso di proscioglimento da ogni addebito o di irrogazione di una sanzione che non comporti l'attribuzione di una qualificazione inferiore a quella di normale, si da' corso alla deliberazione della promozione secondo l'ordine della graduatoria e con la decorrenza, a tutti gli effetti, che sarebbe spettata normalmente, anche in soprannumero, salvo riassorbimento. Nel caso di irrogazione di sanzione che comporti la attribuzione di una qualificazione inferiore a quella di normale, la deliberazione della promozione è adottata con decorrenza, a tutti gli effetti, prorogata di un anno o di tre anni, se la qualificazione attribuita risulti, rispettivamente, quella di mediocre o di insufficiente. Nella ipotesi di riapertura del procedimento disciplinare, qualora i dipendenti conseguano una sanzione che non comporti l'attribuzione di una qualificazione inferiore a quella di normale od ottengano l'annullamento della sanzione già irrogata, ai dipendenti stessi è retrodatata, a tutti gli effetti, la promozione alla decorrenza che sarebbe normalmente spettata, o conferita con la decorrenza medesima, anche in soprannumero, salvo riassorbimento. In caso di esclusione dal concorso, i dipendenti vengono ammessi al primo concorso successivo alla chiusura del procedimento penale o disciplinare e, qualora siano intervenuti il proscioglimento da ogni addebito o la irrogazione di una sanzione che non comporti la attribuzione di una qualificazione inferiore a quella di normale, si da' corso alla deliberazione della promozione, anche in soprannumero, salvo riassorbimento, con la decorrenza e posizione di graduatoria, a tutti gli effetti, che sarebbero spettate in base al concorso da cui erano stati esclusi, ovvero con decorrenza prorogata di un anno o di tre anni se la qualificazione risulti, rispettivamente, quella di mediocre o di insufficiente. Per i concorsi a posti limitati è altresì necessario il confronto del punteggio con quello dei vincitori del concorso originario o dei concorsi successivi come indicato al terzo comma dell'articolo 81 per le promozioni per merito comparativo. La stessa procedura si applica anche nei confronti dei dipendenti per i quali abbia luogo la riapertura del procedimento disciplinare il cui esito determini l'annullamento della sanzione o l'irrogazione di altra che non comporti l'attribuzione di una qualificazione inferiore a quella di normale
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Il giudizio di avanzamento e' sospeso nei confronti dei dipendenti che siano sottoposti a procedimento penale o a procedimento disciplinare per mancanze punibili con una delle sanzioni che comportano l'attribuzione di una qualificazione inferiore a quella di "normale". Se il procedimento disciplinare o quello penale si concluda col proscioglimento da ogni addebito o con l'irrogazione di sanzioni diverse da' quelle indicate nel precedente comma, si da' corso al giudizio di avanzamento con efficacia retroattiva, ferme restando le promozioni conferite nel frattempo. Il dipendente escluso da esami di concorso o da esami di abilitazione o di idoneita', e' ammesso al primo esame successivo. Qualora nell'esame di concorso riporti una votazione in virtu' della quale sarebbe stato promovibile, se ottenuta nell'esame originario, e' collocato nella graduatoria di questo, tenuto conto della votazione stessa, ed e' promosso in soprannumero, salvo riassorbimento, con decorrenza dalla stessa data con la quale sarebbe stata conferita la promozione in base al detto esame, ma con esclusione della corresponsione delle maggiori competenze che si sarebbero maturate. Se non raggiunga una votazione tale da consentirgli di essere promosso nel primo concorso, ma abbia conseguita una votazione superiore all'ultimo dei promossi in uno dei successivi concorsi, viene iscritto nella graduatoria nella quale puo' trovare utile collocazione ed e' promosso con la medesima decorrenza degli altri dipendenti compresi nella graduatoria in cui e' collocato. Se trattasi di concorsi con graduatorie di promovibilita' da esaurirsi a mano a mano che si verifichino disponibilita' di posti nelle qualifiche indicate nell'annessa tabella (allegato n. 13), il dipendente che supera il primo concorso al quale viene ammesso dopo il proscioglimento, viene inserito nella graduatoria del concorso originario secondo il punteggio riportato e promosso, anche in soprannumero, salvo riassorbimento, con la stessa decorrenza che gli sarebbe spettata originariamente, ma con esclusione della corresponsione delle maggiori competenze che si sarebbero maturate. Ove superi l'esame di abilitazione di di idoneita' il dipendente viene scrutinato per la promozione. Se il dipendente scrutinato venga giudicato maggiormente meritevole almeno dell'ultimo promosso con lo scrutinio originario, viene designato per la promozione, anche in soprannumero, salvo riassorbimento, con decorrenza dalla stessa data delle promozioni disposte in base allo scrutinio originario, esclusa la corresponsione delle maggiori competenze che si sarebbero maturate e con l'indicazione del posto che deve occupare nella graduatoria dei promossi. Se durante il periodo di esclusione si siano svolti piu' scrutini di promozione, il dipendente viene valutato per ciascuno dei successivi scrutini e la data di decorrenza della promozione e' quella stessa attribuita ai promossi del medesimo scrutinio nella cui graduatoria ha trovato utile collocazione. Qualora il procedimento si concluda invece, con l'irrogazione di una delle sanzioni previste nel primo comma, si provvede all'esclusione del dipendente dallo scrutinio di avanzamento, od alla dichiarazione di inefficacia degli esami dal medesimo sostenuti. Tuttavia, per i successivi scrutini ai quali il dipendente sia ammesso, sono fatti salvi gli effetti degli esami di abilitazione o di idoneita' eventualmente superati con esito favorevole. Sono fatti salvi anche gli effetti degli esami di concorso per le qualifiche di cui alla tabella annessa (allegato n. 13), e, in questi casi, la promozione e' tenuta in sospeso per darvi luogo alla conclusione del procedimento disciplinare o dell'azione penale, con decorrenza prorogata di uno o tre anni rispetto a quella normalmente spettante, quando l'interessato abbia riportato una sanzione che dia luogo alla qualificazione di "mediocre" o di "insufficiente" o con decorrenza al 1 gennaio del terzo anno successivo alla data della reintegrazione quando sia comminata la retrocessione.
Testo in vigore dal 29 aprile 1958 al 15 marzo 1967
