Art. 84 — Passaggi di carriera
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Nel caso di passaggio di carriera, ai dipendenti provenienti da qualifiche con stipendio superiore a quello spettante nella nuova qualifica e' attribuito un assegno personale utile a pensione, pari alla differenza tra lo stipendio gia' goduto ed il nuovo, salvo riassorbimento nei successivi aumenti di stipendio per progressione di carriera anche semplicemente economica.
Testo in vigore dal 29 aprile 1958 al 16 dicembre 2010
