Stato giuridico del personale delle Ferrovie dello Stato

Art. 87 — Congedo speciale - Assenze giustificate

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Per particolari o gravi motivi sono concessi ai personale i seguenti periodi di congedo speciale, non computabili nelle ferie annuali, durante i quali spetta il trattamento di cui al settimo comma del precedente articolo:

  • a)tre giorni, in caso di decesso di ascendente o discendente di primo grado o del coniuge;
  • b)la meta' del congedo ordinario in caso di matrimonio. L'Azienda puo' inoltre, concedere al personale un congedo speciale, della durata di due giorni, per ragioni di famiglia di particolare gravita', fino al massimo, nell'anno solare, di cinque giorni. In casi eccezionali il direttore generale puo' considerare giustificate le assenze del personale per altri motivi e stabilire il relativo trattamento economico che non puo', comunque, superare quello di cui al settimo comma del precedente articolo.

Testo in vigore dal 29 aprile 1958 al 18 febbraio 1979

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1958-03-26;425~art87 · fonte del testo