Art. 89 — Congedo straordinario per richiamo alle armi
Articolo abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Articolo abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1958
Confronto con la versione in vigore dal 29 aprile 1958 al 16 dicembre 2010. 119 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: I dipendenti richiamati alle armi in tempo di pace per istruzione o per altre esigenze di carattere temporaneo, sono considerati in congedo straordinario per la durata del richiamo, limitatamente, peraltro, ad un periodo massimo di due mesi. Per il periodo eccedente si applicano le disposizioni di cui all'art. 95. Ai dipendenti in congedo straordinario per il richiamo alle armi sono corrisposti lo stipendio e gli assegni personali di cui siano provvisti, nonche' l'eventuale eccedenza degli assegni per carichi di famiglia rispetto a quelli che risultino dovuti dalla amministrazione militare. Nei confronti dei predetti dipendenti sono applicabili le norme previste dal successivo art. 95. Per i richiami alle armi in tempo di guerra si osservano le disposizioni delle leggi speciali.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1958-03-26;425~art89 · fonte del testo