Art. 89 — Congedo straordinario per richiamo alle armi
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I dipendenti richiamati alle armi in tempo di pace per istruzione o per altre esigenze di carattere temporaneo, sono considerati in congedo straordinario per la durata del richiamo, limitatamente, peraltro, ad un periodo massimo di due mesi. Per il periodo eccedente si applicano le disposizioni di cui all'art. 95. Ai dipendenti in congedo straordinario per il richiamo alle armi sono corrisposti lo stipendio e gli assegni personali di cui siano provvisti, nonche' l'eventuale eccedenza degli assegni per carichi di famiglia rispetto a quelli che risultino dovuti dalla amministrazione militare. Nei confronti dei predetti dipendenti sono applicabili le norme previste dal successivo art. 95. Per i richiami alle armi in tempo di guerra si osservano le disposizioni delle leggi speciali.
Testo in vigore dal 29 aprile 1958 al 16 dicembre 2010
