Stato giuridico del personale delle Ferrovie dello Stato
Art. 9 — Divieto di assunzione
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I posti annualmente disponibili nelle qualifiche di aiuto applicato e di inserviente non possono essere messi a concorso quando vi sia personale esecutivo dell'esercizio, di qualifica corrispondente o immediatamente superiore, che sia stato dichiarato fisicamente inidoneo alle mansioni della qualifica di appartenenza.
Testo in vigore dal 29 aprile 1958 al 8 gennaio 1971
