Art. 9 — Divieto di assunzione
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 8 gennaio 1971 al 16 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →
((I posti annualmente disponibili nelle qualifiche di applicato e commesso non possono essere messi a concorso quando vi sia personale esecutivo dell'esercizio di qualifica corrispondente o immediatamente superiore, che sia stato dichiarato fisicamente inidoneo alle mansioni della qualifica di appartenenza)).9
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.P.R. 28 dicembre 1970, n. 1077
9Il D.P.R. 28 dicembre 1970, n. 1077 ha disposto (con l'art. 153, comma 2) che "il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ed ha effetto dal 1 luglio 1970".
Testo in vigore dal 8 gennaio 1971 al 16 dicembre 2010
