Stato giuridico del personale delle Ferrovie dello Stato

Art. 90 — Trattamento economico durante le assenze per malattia

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Durante le assenze per malattia, accertata dai sanitari dell'Azienda, il personale ha diritto, per 180 giorni, all'intero stipendio. I direttori centrali, per il personale delle sedi centrali dei servizi, ed i direttori compartimentali, per il personale dei compartimenti, hanno tuttavia facolta' di disporre la conservazione del trattamento previsto dal comma precedente, per altri 90 giorni, quando concorrano circostanze particolari. Ai fini del computo dei periodi di tempo predetti, si cumulano le assenze che si verificano ad intervalli non superiori a 60 giorni e si escludono le assenze derivanti da causa di servizio, nonche' i periodi di cure concessi al personale per postumi di ferite o di malattie riportate o contratte in guerra o a causa delle operazioni di guerra. I dipendenti assenti per malattia non possono allontanarsi dalla residenza, salvo che i sanitari dell'azienda li autorizzino a recarsi in altra localita' previamente indicata.

Testo in vigore dal 29 aprile 1958 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1958-03-26;425~art90 · fonte del testo