Art. 93 — Aspettativa per motivi di salute
Articolo abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Articolo abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1958
Confronto con la versione in vigore dal 29 aprile 1958 al 16 dicembre 2010. 110 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: L'aspettativa per motivi di salute e' disposta, d'ufficio o a domanda, quando sia accertata, in base a giudizio di un collegio medico costituito da sanitari dell'Azienda, la esistenza di una malattia che impedisca temporaneamente il regolare adempimento del servizio. Alle visite per tali accertamenti puo' partecipare, con funzione consultiva, un medico di fiducia dello interessato, se questi ne fa domanda e si assume la relativa spesa. Durante il periodo di aspettativa per motivi di salute competono al dipendente i due terzi dello stipendio. Il collocamento in aspettativa per motivi di salute, d'ufficio o a domanda, non puo' essere disposto se non dopo esaurito il periodo di assenza previsto dall'art. 90.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1958-03-26;425~art93 · fonte del testo