Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 16 dicembre 2010

Confronto con la versione in vigore dal 29 aprile 1958 al 16 dicembre 2010. 164 parole tolte, 10 parole aggiunte.

tolto: Il dipendente chiamato alle armi per adempiere agli obblighi di leva o per anticipazione del servizio militare di leva in seguito ad arruolamento volontario, e' collocato in aspettativa per servizio militare. Il dipendente richiamato alle armi in tempo di pace e' collocato in aspettativa per, il periodo eccedente i primi due mesi di richiamo; per tale periodo eccedente compete al dipendente richiamato lo stipendio piu' favorevole tra quello civile e quello militare oltre lo eventuale assegno personale di cui sia provvisto. Il tempo trascorso in aspettativa e' computato per intero ai fini della progressione in carriera e della attribuzione degli aumenti periodici di stipendio. Il dipendente chiamato o richiamato alle armi ha, l'obbligo di darne immediata notizia all'Azienda e, del pari, ha l'obbligo di dare immediata notizia alla Azienda del collocamento in congedo o dell'invio in licenza illimitata in attesa di congedo e di riprendere servizio nel termine di dieci giorni da quello dell'avvenuto congedo od invio in licenza illimitata in attesa di congedo.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1958-03-26;425~art95 · fonte del testo