Stato giuridico del personale delle Ferrovie dello Stato

Art. 93 — Aspettativa per motivi di salute

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L'aspettativa per motivi di salute e' disposta, d'ufficio o a domanda, quando sia accertata, in base a giudizio di un collegio medico costituito da sanitari dell'Azienda, la esistenza di una malattia che impedisca temporaneamente il regolare adempimento del servizio. Alle visite per tali accertamenti puo' partecipare, con funzione consultiva, un medico di fiducia dello interessato, se questi ne fa domanda e si assume la relativa spesa. Durante il periodo di aspettativa per motivi di salute competono al dipendente i due terzi dello stipendio. Il collocamento in aspettativa per motivi di salute, d'ufficio o a domanda, non puo' essere disposto se non dopo esaurito il periodo di assenza previsto dall'art. 90.

Testo in vigore dal 29 aprile 1958 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1958-03-26;425~art93 · fonte del testo