Art. 92 — Varie specie di aspettativa
Articolo abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Articolo abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1958
Confronto con la versione in vigore dal 29 aprile 1958 al 16 dicembre 2010. 96 parole tolte, 10 parole aggiunte in 4 capoversi.
tolto: I dipendenti possono essere collocati in aspettativa:
tolto: a) per motivi di salute;
tolto: b) per giustificati motivi di carattere privato;
tolto: c) per servizio militare. L'aspettativa per motivi di salute e quella per motivi di carattere privato non possono avere, cumulativamente, durata superiore a 18 mesi in un quinquennio. Per ragioni eccezionali, detto periodo puo' essere prorogato per non piu' di sei mesi, sempre nei limiti del quinquennio. Il collocamento in aspettativa ed il suo prolungamento sono disposti dai direttori centrali, per il personale delle sedi centrali dei servizi, e dai direttori compartimentali, per il personale dei compartimenti.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1958-03-26;425~art92 · fonte del testo