Stato giuridico del personale delle Ferrovie dello Stato

Art. 95 — Aspettativa per servizio militare

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Il dipendente chiamato alle armi per adempiere agli obblighi di leva o per anticipazione del servizio militare di leva in seguito ad arruolamento volontario, e' collocato in aspettativa per servizio militare. Il dipendente richiamato alle armi in tempo di pace e' collocato in aspettativa per, il periodo eccedente i primi due mesi di richiamo; per tale periodo eccedente compete al dipendente richiamato lo stipendio piu' favorevole tra quello civile e quello militare oltre lo eventuale assegno personale di cui sia provvisto. Il tempo trascorso in aspettativa e' computato per intero ai fini della progressione in carriera e della attribuzione degli aumenti periodici di stipendio. Il dipendente chiamato o richiamato alle armi ha, l'obbligo di darne immediata notizia all'Azienda e, del pari, ha l'obbligo di dare immediata notizia alla Azienda del collocamento in congedo o dell'invio in licenza illimitata in attesa di congedo e di riprendere servizio nel termine di dieci giorni da quello dell'avvenuto congedo od invio in licenza illimitata in attesa di congedo.

Testo in vigore dal 29 aprile 1958 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1958-03-26;425~art95 · fonte del testo