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Gli appartenenti al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza che cessano dal servizio per perdita del grado con provvedimento che non comporta la perdita del diritto a pensione, o per inosservanza delle disposizioni contenute nel decreto legislativo luogotenenziale 24 aprile 1945, n. 205, conseguono il trattamento di quiescenza secondo le norme generali vigenti in materia.

Testo in vigore dal 9 agosto 1961 al 21 maggio 1987

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Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 154/1987

    Ha colpito questo articolo
    13 maggio 1987

    Nell'ambito di soggetti appartenenti alle stesse forze armate, i quali abbiano analoghi doveri e versino nelle stesse condizioni, la differenza di grado non puo` avere alcuna rilevanza rispetto agli anni di servizio necessari per conseguire il diritto a pensione. Pertanto e` costituzionalmente illegittimo - per contrasto con l'art. 3 Cost. - l'art. 58 della legge 26 luglio 1961, n. 709, nella parte in cui non prevedeva che anche gli agenti di P.S. (analogamente agli ufficiali e sottufficiali) potessero conseguire la pensione al compimento di 15 anni di servizio (anziche` al ventesimo) se dispensati dal servizio di autorita`, o rimossi dal grado o cessati comunque dal servizio per effetto di condanna penale. - S.nn. 236/1985; 255/1982; 114/1971.

    Art. 58 Stato giuridico ed avanzamento dei militari di truppa e norme sui vicebrigadieri del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1961-07-26;709~art58 · fonte su Normattiva