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Gli appartenenti al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza che cessano dal servizio per perdita del grado con provvedimento che non comporta la perdita del diritto a pensione, o per inosservanza delle disposizioni contenute nel decreto legislativo luogotenenziale 24 aprile 1945, n. 205, conseguono il trattamento di quiescenza secondo le norme generali vigenti in materia.
Testo in vigore dal 9 agosto 1961 al 21 maggio 1987
