Art. 104
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L'avanzamento per merito straordinario puo' avere luogo, per una sola volta, nei riguardi degli appuntati, vicebrigadieri, brigadieri e marescialli di 3ª e di 2ª classe, i quali, nell'esercizio delle loro funzioni, abbiano compiuto operazioni di servizio di speciale importanza, dando prova di eccezionale capacita', ed abbiano corso grave pericolo di vita per, tutelare la sicurezza e la incolumita' pubblica, dimostrando di possedere qualita' tali da dare sicuro affidamento di adempiere lodevolmente le funzioni del grado superiore. In tempo di guerra non si fa luogo ad avanzamenti per merito straordinario.
Testo in vigore dal 8 maggio 1958 al 7 dicembre 1969
