Art. 56
Il sottufficiale che abbia compiuto dodici anni di effettivo servizio sia nella posizione di servizio permanente che in quella di ferma volontaria o di rafferma puo', entro un anno dal compimento del periodo di servizio anzidetto, fare domanda di impiego civile e, se riconosciuto idoneo e meritevole, acquista titolo a conseguirlo con l'osservanza dell'art. 352 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. L'ordine di precedenza per la nomina all'impiego civile e' determinato dalla data di presentazione delle domande. 2
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 20 dicembre 1966, n. 1116
2La L. 20 dicembre 1966, n. 1116 ha disposto (con l'art. 13, comma 1) che "Nella prima attuazione della presente legge, in deroga all'articolo 56 della legge 3 aprile 1958, n. 460, possono presentare domanda di passaggio all'impiego civile, per il conferimento dei posti di applicato, dattilografo o stenografo e di aiutante aggiunto, riservati ai sensi dell'articolo 10 nei ruoli del personale d'archivio e del personale degli uffici copia della carriera esecutiva dell'Amministrazione civile dell'interno e nel ruolo aiutanti della carriera esecutiva degli archivi di Stato, anche i sottufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza i quali abbiano gia' compiuto 13 anni di servizio nel Corpo predetto e non abbiano superato il 50° anno di eta'".
Testo vigente dal 11 gennaio 1967
