Art. 124
[1]Alla copertura dell'onere di lire 100.000.000 derivante dall'attuazione della presente legge, sara' provveduto, nell'esercizio finanziario 1957-1958, per lira 30.000.000 e lire 70.000.000 a carico, rispettivamente, dei capitoli 58 e 70 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio medesimo. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
[2]Tabella dei limiti di eta' per la cessazione dal servizio Permanente, dalla ferma volontaria e dalla rafferma (Legge 11 marzo 1955, n. 85) 1. - Marescialli............................................ anni 60 2. - Brigadieri e vice brigadieri........................... anni 58
Testo vigente dal 8 maggio 1958
