Stato giuridico ed avanzamento dei sottufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza
Art. 26
Il sottufficiale cessa dai servizio permanente al raggiungimento del limite di eta' indicato dalla tabella annessa alla presente legge. Il sottufficiale che cessa dal servizio permanente per eta' e' collocato nella riserva.
Testo vigente dal 8 maggio 1958
