Stato giuridico ed avanzamento dei sottufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza
Art. 49
Il sottufficiale della riserva puo', in tempo di pace, essere richiamato in servizio temporaneo per speciali esigenze. In tempo di guerra, il sottufficiale della riserva e' costantemente a disposizione del Governo per essere, all'occorrenza, richiamato in servizio.
Testo vigente dal 8 maggio 1958
