La nomina a sottotenente della riserva del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza puo' essere conseguita, a domanda degli interessati, in seguito a giudizio insindacabile della Commissione di avanzamento, di cui all'art 66:
- a)dai vice brigadieri e brigadieri del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza congedati, provvisti di laurea in giurisprudenza o in scienze economiche e commerciali, o in scienze politiche e sociali, che abbiano prestato almeno due anni di servizio da sottufficiale;
- b)dai marescialli del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, che siano provvisti di diploma di maturita' classica o scientifica o di altro titolo di studio equipollente, che abbiano prestato almeno due anni di servizio con tale grado; ((c) dai marescialli di 1ª classe del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, all'atto della loro cessazione dal servizio permanente per una delle cause di cui alle lettere a) e b) dell'articolo 25 della legge 3 aprile 1958, n. 460, ovvero, all'atto, del collocamento in congedo a domanda, nel caso contemplato dal primo comma, dell'articolo 33 della stessa legge)). Oltre a possedere i requisiti di cui al precedente comma, gli interessati, per poter conseguire la nomina a sottotenente della riserva, devono trovarsi nelle seguenti condizioni:
- 1)non aver superato all'atto della domanda l'eta' di anni 61;
- 2)aver riportato la classifica di "ottimo" nelle note caratteristiche dell'ultimo biennio di servizio;
- 3)essere riconosciuti fisicamente idonei al servizio della riserva;
- 4)essere riconosciuti dalla Commissione di avanzamento degni e meritevoli del grado, anche per posizione sociale e condotta tenuta durante la permanenza in congedo. I sottufficiali che, dichiarati idonei in base al giudizio insindacabile della Commissione di avanzamento, vengono nominati sottotenenti della riserva ai sensi del presente articolo, conservano il trattamento di quiescenza, loro spettante a norma delle disposizioni in vigore, alla data della cessazione del servizio come sottufficiali. Ad essi non compete la speciale indennita' di cui all'art. 48.
Testo vigente dal 12 marzo 1963
