Art. 80
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 8 maggio 1958 al 8 agosto 1965. Leggi il testo vigente →
L'esame di concorso consiste in due prove: una scritta su argomenti di cultura generale e d'indole professionale; una orale su materie attinenti ai servizi di istituto. La data della prova scritta deve essere comunicata ai candidati ammessi al concorso non meno di quindici giorni prima. Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato una votazione di almeno 30/50. La prova orale e' superata se il candidato consegue votazione non inferiore a 30/50. Ai candidati che conseguano l'ammissione alla prova orale e' data comunicazione, con la indicazione del voto riportato nella prova scritta. Al candidato deve essere data comunicazione per la presentazione alla prova orale almeno venti giorni prima di quello in cui detta prova avra' luogo. A parita' di voti ha la precedenza il concorrente che rivesta il grado di appuntato; a parita' di grado il piu' anziano in ruolo. Il giudizio sull'idoneita' e la formazione delle graduatorie sono demandati ad una Commissione giudicatrice composta ai sensi dell'art. 113.
Testo in vigore dal 8 maggio 1958 al 8 agosto 1965
