Art. 81
I vincitori del concorso di cui all'art. 80 sono ammessi a frequentare, nei limiti dei posti messi al concorso e secondo l'ordine di graduatoria risultante dalla media dei voti riportati nelle due prove, il corso allievi sottufficiali presso una scuola di polizia. ((I vincitori del concorso, i quali, per infermita' o per altra causa indipendente dalla loro volonta', non abbiano potuto essere inviati al corso allievi sottufficiali, sono ammessi a frequentare il corso successivo. Il rinvio puo' avvenire per una sola volta)). Non sono ammessi al corso coloro i quali, successivamente alla ammissione al concorso, riportino punizione di rigore non inferiore a dieci giorni od altra piu' grave.
Testo vigente dal 8 agosto 1965
