I vincitori del concorso di cui all'art. 80 sono ammessi a frequentare, nei limiti dei posti messi al concorso e secondo l'ordine di graduatoria risultante dalla media dei voti riportati nelle due prove, il corso allievi sottufficiali presso una scuola di polizia. ((I vincitori del concorso, i quali, per infermita' o per altra causa indipendente dalla loro volonta', non abbiano potuto essere inviati al corso allievi sottufficiali, sono ammessi a frequentare il corso successivo. Il rinvio puo' avvenire per una sola volta)). Non sono ammessi al corso coloro i quali, successivamente alla ammissione al concorso, riportino punizione di rigore non inferiore a dieci giorni od altra piu' grave.

Testo vigente dal 8 agosto 1965

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Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 8 agosto 1965

Confronto con la versione in vigore dal 8 maggio 1958 al 8 agosto 1965. 40 parole aggiunte.

… voti riportati nelle due prove, il corso allievi sottufficiali presso una scuola di polizia. aggiunto: I vincitori del concorso, i quali, per infermita' o per altra causa indipendente dalla loro volonta', non abbiano potuto essere inviati al corso allievi sottufficiali, sono ammessi a frequentare il corso successivo. Il rinvio puo' avvenire per una sola volta. Non sono ammessi al corso coloro i quali, successivamente alla ammissione al concorso, riportino punizione di rigore non inferiore a dieci giorni od altra piu' grave.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1958-04-03;460~art81 · fonte del testo