Art. 82
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Il corso allievi sottufficiali, a carattere strettamente professionale, ha la durata di un anno. Le materie ed i programmi di insegnamento e ogni altra modalita' di svolgimento del corso, sono stabiliti dal regolamento. Il ministro, su proposta del comandante della scuola, ha facolta' di escludere dal corso, rinviandoli alle rispettive sedi, gli allievi che per insufficienza di requisiti morali, fisici, intellettuali e attitudinali o per motivi disciplinari, si dimostrino non idonei a disimpegnare le funzioni del grado di sottufficiale. Sono esclusi dal corso gli allievi che siano stati assenti dal corso stesso per piu' di novanta giorni e coloro che durante il corso riportino punizione di rigore od altra piu' grave.
Testo in vigore dal 8 maggio 1958 al 8 agosto 1965
