Art. 97
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L'avanzamento al grado di maresciallo di 1ª classe ha luogo per un terzo dei posti disponibili alla data del bando mediante concorso per esame di merito, computando per posto intero la frazione di posto, e per i restanti due terzi a scelta. I posti eventualmente non conferiti nel concorso per esame di merito sono portati in aumento a quelli da conferire a scelta. Per lo svolgimento del concorso di cui al presente articolo si osservano le disposizioni contenute nello art. 77.
Testo in vigore dal 8 maggio 1958 al 8 agosto 1965
