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Al concorso per esame di merito per l'avanzamento al grado di maresciallo di 1ª classe possono partecipare i marescialli di 2ª classe, in possesso dei requisiti previsti dall'art. 75 e con almeno due anni di anzianita' di grado, i quali nell'ultimo quadriennio abbiano conseguito classifica di ottimo e nei due anni precedenti la data del bando che indice il concorso non abbiano riportato punizione di rigore o altra piu' grave. Per l'ammissione al concorso di cui al presente articolo si osservano le disposizioni contenute nell'art. 92, commi secondo e terzo.

Testo in vigore dal 8 maggio 1958 al 8 agosto 1965

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