Art. 4
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In armonia con la Costituzione, con i principi generali dell'ordinamento giuridico dello Stato, con le norme fondamentali delle riforme economico-sociali e con gli obblighi internazionali dello Stato, nonche' nel rispetto degli interessi nazionali e di quelli delle altre Regioni, la Regione ha potesta' legislativa nelle seguenti materie:
- 1)ordinamento degli Uffici e degli Enti dipendenti dalla Regione e stato giuridico ed economico del personale ad essi addetto; ((1-bis) ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni;))
- 2)agricoltura e foreste, bonifiche, ordinamento delle minime unita' culturali e ricomposizione fondiaria, irrigazione, opere di miglioramento agrario e fondiario, zootecnia, ittica, economia montana, corpo forestale;
- 3)caccia e pesca;
- 4)usi civici;
- 5)impianto e tenuta dei libri fondiari;
- 6)industria, e commercio;
- 7)artigianato;
- 8)mercati e fiere;
- 9)viabilita', acquedotti e lavori pubblici di interesse locale e regionale;
- 10)turismo e industria alberghiera;
- 11)trasporti su funivie e linee automobilistiche, tranviarie e filoviarie, di interesse regionale;
- 12)urbanistica;
- 13)acque minerali e termali;
- 14)istituzioni culturali, ricreative e sportive: musei e biblioteche di interesse locale e regionale.
Testo vigente dal 10 ottobre 1993 al 16 febbraio 2001 · versione 4 su Normattiva