Art. 4

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In armonia con la Costituzione, con i principi generali dell'ordinamento giuridico dello Stato, con le norme fondamentali delle riforme economico-sociali e con gli obblighi internazionali dello Stato, nonche' nel rispetto degli interessi nazionali e di quelli delle altre Regioni, la Regione ha potesta' legislativa nelle seguenti materie:

  • 1)ordinamento degli Uffici e degli Enti dipendenti dalla Regione e stato giuridico ed economico del personale ad essi addetto;
  • 2)agricoltura e foreste, bonifiche, ordinamento delle minime unita' culturali e ricomposizione fondiaria, irrigazione, opere di miglioramento agrario e fondiario, zootecnia, ittica, economia montana, corpo forestale;
  • 3)caccia e pesca;
  • 4)usi civici;
  • 5)impianto e tenuta dei libri fondiari;
  • 6)industria, e commercio;
  • 7)artigianato;
  • 8)mercati e fiere;
  • 9)viabilita', acquedotti e lavori pubblici di interesse locale e regionale;
  • 10)turismo e industria alberghiera;
  • 11)trasporti su funivie e linee automobilistiche, tranviarie e filoviarie, di interesse regionale;
  • 12)urbanistica;
  • 13)acque minerali e termali;
  • 14)istituzioni culturali, ricreative e sportive: musei e biblioteche di interesse locale e regionale.

Testo vigente dal 1 febbraio 1963 al 10 ottobre 1993 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge.costituzionale:1963-01-31;1~art4 · fonte su Normattiva