Art. 20
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Il Consiglio si riunisce di diritto il primo giorno non festivo di febbraio e di ottobre. Esso si riunisce in via straordinaria per iniziativa del suo Presidente o sui richiesta del Presidente della Giunta regionale o di un quarto dei suoi componenti.
Testo vigente dal 9 marzo 1948 al 16 febbraio 2001 · versione 0 su Normattiva