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[1]Sono esclusi dal diritto di concorrere agli assegni sulla Cassa sovvenzioni:

  • a)gl'impiegati e i loro superstiti, se titolari d'una rivendita di generi di privativa;
  • b)le vedove che, alla morte del marito, non contino un biennio intero di matrimonio eccetto che esista prole anche postuma, o contro le quali sia stata pronunciata sentenza definitiva di separazione per loro colpa;
  • c)gli orfani (figli minorenni e figlie nubili anche se maggiorenni), quando sia tuttora in vita nello stato vedovile la madre o la madrigna, salvo il diritto alla compartecipazione dell'assegno per tutta la durata della eta' minore o dello stato nubile se essi, per legittima ragione, non abitino con la madre, o se avvenga la concessione a favore della madrigna.

[2]Sono temporaneamente esclusi dallo stesso diritto:

  • d)gl'impiegati, pei primi due anni immediatamente successivi alla concessione della indennita' per una volta tanto ad essi attribuita;
  • e)le vedove e gli orfani, pei primi quattro anni immediatamente successivi alla concessione dell'indennita' stessa.

Testo in vigore dal 22 dicembre 1906 al 19 febbraio 1925

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urn:nir:stato:legge:1906-07-22;623~art13 · fonte del testo

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