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[1]Gli assegni alle vedove, ove queste muoiano o passino ad altre nozze, sono riversibili ai rispettivi figli minorenni e figlie nubili anche se maggiorenni.

[2]Quando per qualsiasi causa vengano a cessare dalla compartecipazione dell'assegno uno o piu' orfani, ovvero una o piu' figlie nubili maggiorenni del comune autore, la concessione accresce agli altri.

Testo in vigore dal 22 dicembre 1906 al 24 gennaio 1924

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urn:nir:stato:legge:1906-07-22;623~art15 · fonte del testo

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