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[1]Al «Monte vedovile dei ricevitori del lotto», di cui al R. decreto 8 marzo 1894, n. 110, e al «Consorzio toscano», di cui al granducale rescritto 17 dicembre 1851, e' sostituito un «Fondo di previdenza per i ricevitori del lotto», al quale vengono trasferite, con le modalita' da fissarsi nel regolamento, tutte le attivita' e passivita' dei due enti soppressi.

[2]Al fondo di previdenza vengono ascritti tutti i ricevitori del lotto ed i reggenti. Essi vi contribuiscono con una ritenuta generale, sul rispettivo aggio lordo, in misura non superiore al quattro per cento.

[3]Oltre le multe disciplinari, di cui alla legge 22 dicembre 1895, n. 712, sono devoluti al fondo stesso i proventi eventuali del lotto.

Testo in vigore dal 22 dicembre 1906 al 29 marzo 1923

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urn:nir:stato:legge:1906-07-22;623~art19 · fonte del testo

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