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[1]L'esame dei titoli dei concorrenti e la definizione dei concorsi per le nomine e promozioni dei ricevitori sono deferiti ad una commissione centrale, le cui deliberazioni sono subordinate all'approvazione del ministro delle finanze.

[2]Tale commissione e' presieduta da un consigliere di Stato, e composta: del direttore generale delle privative, del direttore capo della ragioneria delle finanze, del direttore capo della divisione del lotto e di un ricevitore del lotto di Roma, designato dai ricevitori del Regno in conformita' delle norme da stabilirsi nel regolamento.

Testo in vigore dal 22 dicembre 1906 al 29 marzo 1923

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urn:nir:stato:legge:1906-07-22;623~art4 · fonte del testo

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