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[1]I Comuni possono assumere, nei modi stabiliti dilla presente legge, l'impianto e l'esercizio diretto dei pubblici servizi, e segnatamente di quelli relativi agli oggetti seguenti:
[2]1° costruzione di acquedotti e fontane e distribuzione di acqua potabile;
[3]2° impianto ed esercizio dell'illuminazione pubblica e privata; 3° costruzione di fognature ed utilizzazione delle materie fertilizzanti;
[4]4° costruzione ed esercizio di tramvie, a trazione animale o meccanica;
[5]5° costruzione ed esercizio di reti telefoniche nel territorio comunale;
[6]6° impianto ed esercizio di farmacie;
[7]7° nettezza pubblica e sgombro di immondizie dalle case;
[8]8° trasporti funebri, anche con diritto di privativa, eccettuati i trasporti dei soci di congregazioni, confraternite ed altre associazioni costituite a tal fine e riconosciute come enti morali; 9° costruzione ed esercizio di molini e di forni normali;
[9]10° costruzione ed esercizio di stabilimenti per la macellazione, anche con diritto di privativa;
[10]11° costruzione ed esercizio di mercati pubblici, anche con diritto di privativa;
[11]12° costruzione ed esercizio di bagni e lavatoi pubblici;
[12]13° fabbrica e vendita del ghiaccio;
[13]14° costruzione ed esercizio di asili notturni;
[14]15° impianto ed esercizio di omnibus, automobili, e di ogni altro simile mezzo, diretto a provvedere alle pubbliche comunicazioni;
[15]16° produzione e distribuzione di forza metrico idraulica ed elettrica e costruzione degl'impianti relativi;
[16]17° pubbliche affissioni, anche con diritto di privativa, eccettuandone sempre i manifesti elettorali e gli atti della pubblica autorita';
[17]18° essicatoi di granturco e relativi depositi;
[18]19°stabilimento e relativa vendita di semenzai e vivai di viti ed altre piante arboree e fruttifere.
[19]E' derogato con la disposizione del comma 4° al divieto stabilito dall'articolo 39 della legge 27 dicembre 1896, n. 561.
Testo in vigore dal 3 aprile 1903 al 9 febbraio 1924
