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[1]I Comuni possono assumere, nei modi stabiliti dilla presente legge, l'impianto e l'esercizio diretto dei pubblici servizi, e segnatamente di quelli relativi agli oggetti seguenti:

[2]1° costruzione di acquedotti e fontane e distribuzione di acqua potabile;

[3]2° impianto ed esercizio dell'illuminazione pubblica e privata; 3° costruzione di fognature ed utilizzazione delle materie fertilizzanti;

[4]4° costruzione ed esercizio di tramvie, a trazione animale o meccanica;

[5]5° costruzione ed esercizio di reti telefoniche nel territorio comunale;

[6]6° impianto ed esercizio di farmacie;

[7]7° nettezza pubblica e sgombro di immondizie dalle case;

[8]8° trasporti funebri, anche con diritto di privativa, eccettuati i trasporti dei soci di congregazioni, confraternite ed altre associazioni costituite a tal fine e riconosciute come enti morali; 9° costruzione ed esercizio di molini e di forni normali;

[9]10° costruzione ed esercizio di stabilimenti per la macellazione, anche con diritto di privativa;

[10]11° costruzione ed esercizio di mercati pubblici, anche con diritto di privativa;

[11]12° costruzione ed esercizio di bagni e lavatoi pubblici;

[12]13° fabbrica e vendita del ghiaccio;

[13]14° costruzione ed esercizio di asili notturni;

[14]15° impianto ed esercizio di omnibus, automobili, e di ogni altro simile mezzo, diretto a provvedere alle pubbliche comunicazioni;

[15]16° produzione e distribuzione di forza metrico idraulica ed elettrica e costruzione degl'impianti relativi;

[16]17° pubbliche affissioni, anche con diritto di privativa, eccettuandone sempre i manifesti elettorali e gli atti della pubblica autorita';

[17]18° essicatoi di granturco e relativi depositi;

[18]19°stabilimento e relativa vendita di semenzai e vivai di viti ed altre piante arboree e fruttifere.

[19]((Uguale facolta', e' attribuita alle Provincie per i servizi di cui ai numeri 4, 5, 15, 16, 18 e 19 e per altri di interesse provinciale. L'assunzione e l'esercizio di tali servizi da parte delle Provincie sono regolati dalle disposizioni della legge 29 marzo 1903, n. 103, e da quelle del presente decreto, intendendosi sostituiti agli organi del Comune quelli della Provincia ed equiparate le Provincie ai Comuni ai quali sono assegnati 80 consiglieri)).

[20]E' derogato con la disposizione del comma 4° al divieto stabilito dall'articolo 39 della legge 27 dicembre 1896, n. 561.

Testo in vigore dal 9 febbraio 1924 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 9 febbraio 1924

Confronto con la versione in vigore dal 3 aprile 1903 al 9 febbraio 1924. 74 parole aggiunte.

aggiunto: Uguale facolta', e' attribuita alle Provincie per i servizi di cui ai numeri 4, 5, 15, 16, 18 e 19 e per altri di interesse provinciale. L'assunzione e l'esercizio di tali servizi da parte delle Provincie sono regolati dalle disposizioni della legge 29 marzo 1903, n. 103, e da quelle del presente decreto, intendendosi sostituiti agli organi del Comune quelli della Provincia ed equiparate le Provincie ai Comuni ai quali sono assegnati 80 consiglieri.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1903-03-29;103~art1 · fonte del testo