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[1]L'assunzione diretta dei pubblici servizi da parte dei Comuni in conformita' delle disposizioni della presente legge dev'essere deliberata dal Consiglio comunale, colle forme stabilite dall'art. 162 della legge comunale e provinciale.
[2]La deliberazione deve indicare, mediante apposito progetto di massima tecnico e finanziario, i mezzi con cui s'intende far fronte alle spese per l'impianto e per la gestione del servizio che vuolsi assumere.
Testo in vigore dal 3 aprile 1903 al 9 febbraio 1924
