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[1]((L'assunzione diretta dei pubblici servizi da parte dei Comuni e delle Provincie, in conformita' delle disposizioni della presente legge, deve essere deliberata rispettivamente nelle forme stabilite dagli articoli 190 (modificato dall'articolo 2 del R. decreto 20 ottobre 1921, n. 1576) e 259 della vigente legge comunale e provinciale)).
[2]La deliberazione deve indicare, mediante apposito progetto di massima tecnico e finanziario, i mezzi con cui s'intende far fronte alle spese per l'impianto e per la gestione del servizio che vuolsi assumere.
Testo in vigore dal 9 febbraio 1924 al 22 dicembre 2008
