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[1]((L'assunzione diretta dei pubblici servizi da parte dei Comuni e delle Provincie, in conformita' delle disposizioni della presente legge, deve essere deliberata rispettivamente nelle forme stabilite dagli articoli 190 (modificato dall'articolo 2 del R. decreto 20 ottobre 1921, n. 1576) e 259 della vigente legge comunale e provinciale)).

[2]La deliberazione deve indicare, mediante apposito progetto di massima tecnico e finanziario, i mezzi con cui s'intende far fronte alle spese per l'impianto e per la gestione del servizio che vuolsi assumere.

Testo in vigore dal 9 febbraio 1924 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 9 febbraio 1924

Confronto con la versione in vigore dal 3 aprile 1903 al 9 febbraio 1924. 11 parole tolte, 28 parole aggiunte.

L'assunzione diretta dei pubblici servizi da parte dei Comuni aggiunto: e delle Provincie, in conformita' delle disposizioni della presente legge tolto: dev'essere deliberata dal Consiglio comunale, colle forme stabilite dall'art. 162 dellaaggiunto: , deve essere deliberata rispettivamente nelle forme stabilite dagli articoli 190 (modificato dall'articolo 2 del R. decreto 20 ottobre 1921, n. 1576) e 259 della vigente legge comunale e provinciale.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1903-03-29;103~art10 · fonte del testo