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[1]La deliberazione, cosi istruita, e' sottoposta d'urgenza al parere della Giunta provinciale amministrativa, la quale deve esaminarla in un termine non maggiore di trenta giorni; trascorso il quale il Prefetto la trasmette, anche con le sue osservazioni, alla Commissione Reale istituita colla legge 17 maggio 1900, n. 173.

[2]Per la trattazione degli affari di cui alla presente legge, sono aggiunti alla detta Commissione Reale due membri del Consiglio superiore dei lavori pubblici, un membro del Consiglio superiore di sanita' e un funzionario superiore del Ministero d'Agricoltura, Industria e Commercio.

Testo in vigore dal 3 aprile 1903 al 9 febbraio 1924

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1903-03-29;103~art11 · fonte del testo