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((La deliberazione, cosi' istruita, e' sottoposta d'urgenza alla Giunta provinciale amministrativa, la quale esamina la proposta risultante dalle deliberazioni di cui all'articolo precedente, specialmente nei riguardi finanziari ed economici, e decide sull'ammissibilita' della medesima)).
Testo in vigore dal 9 febbraio 1924 al 22 dicembre 2008
