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[1]In seguito al parere favorevole della Commissione, la deliberazione del Consiglio comunale e' sottoposta al voto degli elettori del Comune convocati con manifesto della Giunta municipale, da pubblicarsi 15 giorni prima della convocazione stessa.

[2]L'elettore vota pel si' o pel no sulla questione della assunzione diretta del servizio. Nel caso di risultato contrario alla deliberazione del Consiglio comunale, la proposta di assunzione diretta del servizio non puo' essere ripresentata se non dopo tre anni, salvo che un quarto almeno degli elettori iscritti ne faccia richiesta nelle forme prescritte dal regolamento; ma anche in questo caso non dovra' esser trascorso meno di un anno dall'avvenuta votazione.

Testo in vigore dal 3 aprile 1903 al 9 febbraio 1924

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1903-03-29;103~art13 · fonte del testo