Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 9 febbraio 1924 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →

[1]In seguito al parere favorevole della Commissione, la deliberazione del Consiglio comunale e' sottoposta al voto degli elettori del Comune convocati con manifesto della Giunta municipale, da pubblicarsi 15 giorni prima della convocazione stessa.

[2]L'elettore vota pel si' o pel no sulla questione della assunzione diretta del servizio. Nel caso di risultato contrario alla deliberazione del Consiglio comunale, la proposta di assunzione diretta del servizio non puo' essere ripresentata se non dopo tre anni, salvo che un quarto almeno degli elettori iscritti ne faccia richiesta nelle forme prescritte dal regolamento; ma anche in questo caso non dovra' esser trascorso meno di un anno dall'avvenuta votazione. 5

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Regio Decreto 30 dicembre 1923, n. 3047

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Il Regio Decreto 30 dicembre 1923, n. 3047 ha disposto (con l'art. 10, commi 1 e 2) che "La votazione di referendum di cui all'art. 13 della legge viene effettuata soltanto nel caso che alla proposta del Consiglio comunale sia stata fatta opposizione, nei modi e nei termini che saranno stabiliti nel regolamento, da parte di un ventesimo almeno degli elettori del Comune, ovvero di almeno un terzo dei consiglieri in carica. L'assunzione diretta dei pubblici servizi da parte delle Provincie non e' mai soggetta a votazione di referendum".

Testo in vigore dal 9 febbraio 1924 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 9 febbraio 1924

Confronto con la versione in vigore dal 3 aprile 1903 al 9 febbraio 1924.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Regio Decreto 30 dicembre 1923, n. 3047

    Il Regio Decreto 30 dicembre 1923, n. 3047 ha disposto (con l'art. 10, commi 1 e 2) che "La votazione di referendum di cui all'art. 13 della legge viene effettuata soltanto nel caso che alla proposta del Consiglio comunale sia stata fatta opposizione, nei modi e nei termini che saranno stabiliti nel regolamento, da parte di un ventesimo almeno degli elettori del Comune, ovvero di almeno un terzo dei consiglieri in carica. L'assunzione diretta dei pubblici servizi da parte delle Provincie non e' mai soggetta a votazione di referendum".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1903-03-29;103~art13 · fonte del testo