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[1]La Commissione amministratrice puo' essere sciolta d'ufficio, per deliberazione motivata del Consiglio comunale, approvata dalla Giunta provinciale amministrativa.
[2]Il Consiglio comunale non puo' esser chiamato a deliberare sullo scioglimento della Commissione amministratrice se non quando vi sia proposta motivata per iscritto del Prefetto o di un terzo almeno dei consiglieri assegnati al Comune.
[3]Per la validita' deliberazione occorre il voto di almeno due terzi dei consiglieri assegnati pel Comune.
[4]Qualora in due successive convocazioni il Consiglio comunale non potesse deliberare sulla proposta di scioglimento della Commissione pel mancato intervento dei due terzi dei consiglieri, ovvero quando, accertate le responsabilita' dei componenti la Commissione a' termini dell'articolo 7 od essendosi reso impossibile il funzionamento dell'azienda per grave trascuratezza od abbandono da parte dei componenti stessi, il Consiglio comunale ometta di deliberare, la Commissione puo' esser sciolta dal prefetto sul conforme parere della Giunta provin-provinciale amministrativa.
[5]In caso di scioglimento della Commissione amministratrice da parte del Consiglio comunale, questo procede alla nomina della nuova Commissione nel termine di un mese. Nell'intervallo le attribuzioni della Commissione sono esercitate dalla Giunta municipale.
[6]Quando lo scioglimento sia decretato dal prefetto, questi invia un suo commissario, per esercitare temporaneamente le attribuzioni della Commissione amministratrice. Anche in questo caso il Consiglio comunale procede alla nomina della nuova Commissione nel termine di un mese. 2
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Decreto Luogotenenziale 10 febbraio 1918, n. 231
2Il Decreto Luogotenenziale 10 febbraio 1918, n. 231 ha disposto (con l'art. 1, commi 1 e 2) che "Per la durata della guerra e fino a sei mesi dopo la pubblicazione della pace, e' demandata alle Giunte municipali l'amministrazione delle aziende speciali dei pubblici servizi, costituite in base alla legge 29 marzo 1903, n. 103, quando le Commissioni amministratrici, per effetto di richiami alle armi o per altre cause abbiano cessato di funzionare, e, a giudizio del prefetto, non possano essere ricostituite. Sono prorogati per uguale termine e alla medesima condizione i poteri della Giunta municipale o del commissario prefettizio nei casi previsti dall'art. 19 della citata legge". Ha inoltre disposto (con l'art. 2, comma 1) che la presente modifica ha effetto dal 6 marzo 1918.
Testo in vigore dal 21 marzo 1918 al 9 febbraio 1924
