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[1]Lo scioglimento del Consiglio comunale non trae seco quello della Commissione amministratrice di un'azienda, se cio' non e' espressamente dichiarato nel relativo decreto Reale.

[2]Quando sia sciolto il Consiglio comunale, ma non la Commissione amministratrice, la presidenza di questa Commissione e' assunta dal Commissario Regio.

[3]Quando sia sciolta anche la Commissione amministratrice, ne adempie le funzioni il Commissario Regio.

Testo in vigore dal 3 aprile 1903 al 9 febbraio 1924

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1903-03-29;103~art21 · fonte del testo