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[1]Lo scioglimento del Consiglio comunale non trae seco quello della Commissione amministratrice di un'azienda, se cio' non e' espressamente dichiarato nel relativo decreto Reale.
[2]Quando sia sciolto il Consiglio comunale, ma non la Commissione amministratrice, la presidenza di questa Commissione e' assunta dal Commissario Regio.
[3]Quando sia sciolta anche la Commissione amministratrice, ne adempie le funzioni il Commissario Regio.
Testo in vigore dal 3 aprile 1903 al 9 febbraio 1924
