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[1]Lo scioglimento del Consiglio comunale non trae seco quello della Commissione amministratrice di un'azienda, se cio' non e' espressamente dichiarato nel relativo decreto Reale.
[2]Quando sia sciolto il Consiglio comunale, ma non la Commissione amministratrice, la presidenza di questa Commissione e' assunta dal Commissario Regio.5
[3]Quando sia sciolta anche la Commissione amministratrice, ne adempie le funzioni il Commissario Regio.5
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Regio Decreto 30 dicembre 1923, n. 3047
5Il Regio Decreto 30 dicembre 1923, n. 3047 ha disposto (con l'art. 17, comma 1) che "Le attribuzioni indicate nel secondo e terzo comma dell'art. 21 della legge sono demandate, nel caso di scioglimento del Consiglio provinciale, rispettivamente al presidente della Commissione straordinaria od alla Commissione stessa".
Testo in vigore dal 9 febbraio 1924 al 22 dicembre 2008
